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    Alessandro Nardi

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    Ripreso dalle seguente pagina facebook
    https://www.facebook.com/Lapescainmare1/?_..._location=group



    in data 9 giugno gli admin della pagina "La pesca in mare" hanno mandato 54 mail alle principali Guardie Costiere del nostro territorio con un solo obiettivo: chiarire quale sia il giusto atteggiamento da avere nel tratto di mare che si frequenta, perché non spesso ci sono delle eccezioni/variazioni a livello locale. Sono arrivate al momento circa 10 risposte. Le domande poste alle Autorità sono 2 e riguardavano i comportamenti da tenere in spiaggia (e non), chi come pescatore sportivo, chi come professionista. Hanno risposto al momento le Capitaneria di Pisa, Napoli, Gaeta, Portoferraio, Viareggio, Manfredonia, Pescara, Cagliari, Rimini e Bari. Ecco le risposte:



    PISA:

    BUONGIORNO; QUALSIASI TIPO DI PESCA E’ VIETATA DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 19.30, COMPRESO I FESTIVI - COME PREVISTO DALL’ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 51 / 2011 DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO, ESTRAPOLABILE DAL SITO DELLA GUARDIA COSTIERA DI LIVORNO,

    LA PESCA PROFESSIONALE E’ ALTRESI’ CONSENTITA FUORI DAGLI ORARI SOPRA CITATI , NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI NELLE DISTANZE DALLA COSTA CON ESCLUSIONE DELLA PESCA A STRASCICO CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA OLTRE LE 3 MIGLIA DALLA COSTA OPPURE SU UN FONDALE NON INFERIORE A MT 50 E IN TALE CONDIZIONE COMUNQUE NON A UNA DISTANZA INFERIORE AD UN 1,5 MIGLIA .

    SALUTI A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO.



    NAPOLI:

    L’esercizio della pesca professionale è regolamentato da norme comunitarie, nazionali, regionali e locali.

    Ne deriva che un riepilogo delle norme che regolano i vari aspetti dell’attività (il comportamento della barca) è difficoltoso.

    L’interesse prevalente del quesito pare riguardare l’uso delle reti, è necessario, pertanto, sottolineare che le regole sul loro uso variano a seconda del tipo di rete.

    Sull’argomento è utile consultare il DPR 1639/68, nella parte dedicata alle reti da pesca, insieme al Reg. CE 1967/2006, inoltre verificare se le Regioni hanno legiferato in materia, infine se esistono Ordinanze delle Capitanerie che disciplinano la pesca a livello locale (in Campania: Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Salerno) reperibili sui rispettivi siti web. Molte informazioni sono reperibili sul link sotto indicato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali



    https://www.politicheagricole.it/flex/cm/p...IT/IDPagina/311



    Per quanto riguarda la pesca sportiva è utile consultare il Reg. CE 1967/2006 e DPR 1639/68 (nella parte dedicata alla pesca sportiva, con attrezzi da pesca e subacquea), la Legge Regionale delle Campania n. 22/2014, i riferimenti forniti dal link del ministero.



    Capo Sezione Pesca

    Capitaneria di Porto di Napoli



    GAETA:

    Egregio Signor,



    in merito alla sua del 9 giugno c.a., ore 15:58, le comunico quanto segue:



    Durante la stagione balneare entrano in vigore le varie Ordinanze Balneari emanate dai Comuni interessati.



    Il Comune di Gaeta, con propria ordinanza n°232 del 16 luglio 2013 (articolo 4.1.13), ha disposto durante la stagione balneare, anche durante l’orario di non balneazione, il divieto di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenze da riva, nella fascia di mare di mt. 250 dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti.

    Per stagione balneare, si intende il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno (articolo 1.1).



    N.B. L’utilizzo di reti da parte di pescatori sportivi è Vietato (art. 17, punto 1) del Regolamento CE 1967/2006), come è vietato l’utilizzo di palangari per la cattura di specie altamente migratorie “Tonno Rosso/Pesce Spada”.



    Per completezza di pratica, le invio l’ordinanza precedentemente citata. [Cliccare il link di seguito per ottenere scaricare il documento e accedere alla cartella GAETA].

    (https://www.dropbox.com/sh/vzxx50roailwm54...NNHIhU_ZPa?dl=0)



    Spero di esserle stato di aiuto.



    Cordialmente, La saluto.



    PORTOFERRAIO:

    Buongiorno,



    per quanto riguarda le barche da pesca professionali, queste sono tenute a rispettare le normali leggi vigenti in materia (DPR 1639/68), inoltre nel nostro arcipelago esistono delle limitazioni relative a:

    - isola di Montecristo: zona interdetta a navigazione e pesca per 1 Km dalla costa, e da 1Km a 2 miglia dalla costa zona interdetta alla pesca;

    - isola di Pianosa: zona interdetta a transito e pesca per 1 miglio dalla costa. Attorno all’isola d’Elba invece, a parte le l’

    - area marina protetta dello scoglietto: specchio acqueo rettangolare prospiciente alla spiaggia delle Ghiae a Portoferraio esteso fino allo scoglietto.

    - limite dettato dall’ordinanza di sicurezza balneare 23/2011, per cui non è possibile la pesca entro 100 metri dagli scogli e 200 metri dalle spiagge, ove non diversamente indicato da apposita ordinanza (alcune spiagge, come quella di Campo, hanno un limite di 300 metri dalla costa), negli orari di validità dell’ordinanza stessa, dalle 09.30 alle 19.30.

    - limite di 500 metri dalla costa per la pesca in apnea.



    Questi limiti valgono sia per la pesca professionale che diportistica. Inoltre per la pesca diportistica:

    - Limite max Kg 5 giornalieri;

    - Tesserino pescatore sportivo (tramite sito del MiPAAF);



    Per ulteriori informazioni e le ordinanze:

    - www.portoferraio.guardiacostiera.it (sezione ordinanze)

    - vedere DPR 1639/68 - CAPO IV - DELLA PESCA SPORTIVA artt. 137 e seguenti



    Rimaniamo a disposizione per ulteriori necessità.



    VIAREGGIO:

    Buongiorno..

    In risposta alla sua richiesta le comunico che l’attività di pesca, esercitata in prossimità delle spiaggie, durante la stagione estiva è disciplinata dall’ordinanza balneare, numero 71/2015 datata 19 maggio 2015, che per consultazione allego alla presente..

    In particolare l’art. 5 vieta qualsiasi attività di pesca esercitata nella fascia di mare riservata alla balneazione (300 metri dalle spiaggie)nel periodo compreso tra le ore 07.30 e le 20.00 a partire dal 15 giugno al 15 settembre.

    Viene escuso la pesca esercitata con l’utilizzo del rastrello a mano per la pesca delle telline (arselle) da effettuiare con cautela in presenza di bagnanti..

    Si resta disponibili per qualsiasi successivo chiarimento..



    Per i documenti di Viareggio andare al link e nell'apposita cartella:https://www.dropbox.com/sh/vzxx50roailwm54/AABZLjTq6_Z0JtjNNHIhU_ZPa?dl=0



    MANFREDONIA:

    Buongiorno,



    in esito alle informazioni da lei richieste via mail il giorno 9 giugno u.s. si allegano:



    · Ordinanza balneare Regione Puglia;



    · Ordinanze 10 ed 11 del 2012 di questo Comando;



    · Riassunto delle norme inerenti la pesa sportiva-ricreativa.





    Per quanto riguarda la normativa in materia di pesca e acquacoltura, si rimanda al DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4.



    Distinti saluti



    I documenti li potete trovare qui nella cartella MANFREDONIA: https://www.dropbox.com/sh/vzxx50roailwm54...NNHIhU_ZPa?dl=0



    PESCARA:

    In risposta a quanto chiesto con l’e-mail datata 09/06/2015, si riferisce che la pesca professionale e’ regolamentata e disciplinata sia da norme Comunitarie che da norme Nazionali (es. D. Lgs. 4/2012)

    Altresì, a livello locale, vengono emanate delle Ordinanze, recanti ulteriori disposizioni, al fine di garantire il particolare svolgimento di attività sia professionistiche che non.

    La piccola pesca professionale, attività svolta prevalentemente vicino alla costa, nonchè tutte le unità da pesca che utilizzano i sistemi denominati Attrezzi da Posta e Palangari possono posizionare gli attrezzi ad una distanza superiore a 300 metri dalla costa, distanza che sale a 500 metri durante il periodo estivo e comunque durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza Balneare (Ord. 67/2007).-

    Inoltre, per lo specifico della pesca sportiva, le invio l’Ordinanza n. 50/2000 del 5 luglio 2000 che disciplina, nel Compartimento Marittimo di Pescara, la pesca sportiva. Nel CAPO V° - Pesca Sportiva troverà ogni utile informazione. Inoltre, nei “VISTI” della stessa Ordinanza, sono evidenziati riferimenti normativi nazionali che potranno esserLe d’aiuto compreso il D.P.R. 1639 del 2 ottobre 1968 che si allega. Altresì, sempre nel Compartimento Marittimo di Pescara è vietata la pesca sportiva dei Mitili (mytilus spp) nonché la raccolta di tutte le specie di molluschi eduli lamellibranchi, nonché dei frutti di mare in genere, giusta Ordinanza n. 32/2001 del 14 maggio 2001 a causa della mancata classificazione delle acque.

    Per completezza d’informazione, La invito a visitare il sito della Guardia Costiera –visioni la Direzione Marittima di Pescara - dove al suo interno troverà informazioni generali comprese le ordinanze che Le interessano o che potranno interessarLe. .http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=30

    Distinti saluti.-



    I documenti li potete trovare nella cartella PESCARA: https://www.dropbox.com/sh/vzxx50roailwm54...NNHIhU_ZPa?dl=0



    BARI:

    Buongiorno,

    a seguito della vostra richiesta del 09.06.2015 inerente l’oggetto provvediamo ad elencarne sinteticamente la disciplina ed i riferimenti normativi

    con la speranza di essere quanto più possibile chiari ed esaustivi.



    Per quanto concerne il primo punto (pesca professionale) il discorso è estremamente ampio e diversificato in base alla tipologia di attrezzo utilizzato ed alla categoria di pesca delle unità

    Esempio: reti da posta calate o ancorate al fondo marino devono essere posizionate ad una distanza superiore i 200 metri dalla costa come da Decreto 10 giugno 2004 pubblicato sulla G.U. 151 del 30.06.2004

    Le reti a circuizione con chiusura azionata meccanicamente “cianciolo” e similari non possono essere collocate in acque con profondità inferiore i 50 metri entro le 3 miglia dalla costa D.P.R 1639 del 02.10.1968 art. 107 e Regolamento (CE) 1967/2006 C.3

    E’ fatto divieto di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quanto tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore Regolamento (CE) 1967/2006 Art. 13 c.1

    E’ da evidenziare che durante il periodo estivo in concomitanza con l’arresto temporaneo obbligatorio per le unità a strascico i limiti sono più restrittivi con apposito Decreto Ministeriale annuale.

    E’ fatto divieto di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa Regolamento (CE) 1967/2006 Art. 13 C.2

    Permane in ogni caso la facoltà dei vari Capi di Compartimento marittimi di apporre locali Ordinanze in base singole esigenze territoriali D.P.R 1639 del 02.10.1968 art. 97



    Per quanto riguarda il pescatore sportivo, esso dovrà essere censito e munito di idoneo permesso di pesca D.M. 06.12.2010 integrato dal D.M. 15.07.2011, qualora effettui la pesca non natante lo stesso dovrà avere il registro di conferimento rifiuti

    Permangono il limite di 5 Kg massimi giornalieri di pesce, molluschi e crostacei o di un unico esemplare anche se di peso superiore e max 1 esemplare di cernia D.P.R 1639 del 02.10.1968 art. 142

    E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva ad una distanza inferiore i 500 metri da una unità professionale D.P.R 1639 del 02.10.1968 art. 139

    E’ vietato l’utilizzo di oltre 5 canne per ogni pescatore, parangali con più di 200 ami indipendentemente dalle persone a bordo, e l’uso di fonti luminose ad eccezione di una torcia nell’esercizio della pesca subacquea D.P.R 1639 del 02.10.1968 art. 140

    Gli attrezzi individuali e non sono elencati con D.P.R 1639 del 02.10.1968 art. 138.



    Con l’auspicio di esserle stati di ausilio porgiamo distinti saluti dall’ufficio pesca della Capitaneria di porto di Bari.



    RIMINI/RAVENNA:

    In esito a quanto richiesto con la mail datata 09/06/2015 si informa quanto segue:

    - Nel periodo estivo gli attrezzi da pesca non possono essere calati ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa, ai sensi dell’ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna

    - Le norme in materia di pesca sportiva sono contenute principalmente nel d.lgs 09/01/2012, n. 4 e nel DPR 02/10/1968, n. 1639

    - Le ordinanze e i regolamenti locali si trovano sui siti istituzionali della Guardia Costiera (es.: www.rimini.guardiacostiera.it, www.ravenna.guardiacostiera.it, ecc.)



    IL CAPO SEZIONE PESCA E G.M.





    RINGRAZIAMO PER LA DISPONIBILITA' TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO... TO BE CONTINUED... #AGGIORNAMENTO 12/06/2015, h.16:57.
     
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    Quindi in pratica ogni comune ha le sue regole...
    Non lo sapevo :o:
     
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    Alessandro Nardi

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    CITAZIONE (FabrizioSurf @ 2/5/2019, 07:08) 
    Quindi in pratica ogni comune ha le sue regole...
    Non lo sapevo :o:

    No ogni comune , ogni comando di capitaneria emette un ordinanza che può variare dalle linee guida generali per qualche dettaglio che a volte stravolge per noi la situazione
     
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    Interessante, una nota: citi una risposta della capitaneria di Cagliari che però poi non compare... :wacko:
     
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    Alessandro Nardi

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    CITAZIONE (Raph69 @ 2/5/2019, 14:56) 
    Interessante, una nota: citi una risposta della capitaneria di Cagliari che però poi non compare... :wacko:

    Non ho idea ho copiato una pagina facebook e ho citato la fonte , non ho responsabilità o conoscenza di chi siano e cosa abbiano scritto.
     
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    speargun sitter

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    grazie ugualmente ;)
     
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    CITAZIONE (Raph69 @ 2/5/2019, 14:56) 
    Interessante, una nota: citi una risposta della capitaneria di Cagliari che però poi non compare... :wacko:

    Tutti i siti non sono piu attuali Vediqui :

    www.guardiacostiera.gov.it/
     
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    Alessandro Nardi

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    CITAZIONE (_submarcos_ @ 2/5/2019, 16:50) 
    CITAZIONE (Raph69 @ 2/5/2019, 14:56) 
    Interessante, una nota: citi una risposta della capitaneria di Cagliari che però poi non compare... :wacko:

    Tutti i siti non sono piu attuali Vediqui :

    www.guardiacostiera.gov.it/

    Il problema è che molte capitanerie non le pubblicano e quindi non le trovi.
    Gli devi scrivere e anche se gli scrivi non è detto che ti mandino l ultima aggiornata e il bello ancora è che non è detto che ti applichino se ti beccano la legge giusta
     
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    speargun sitter

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    Insomma il solito dilemma all'italiana :wacko:
     
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    Ale dimmi se ho capito male,, praticamente dopo le 19.30, le reti sui piedi ce le possono buttare?!
     
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    Alessandro Nardi

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    CITAZIONE (BLACKFURY150 @ 5/5/2019, 09:18) 
    Ale dimmi se ho capito male,, praticamente dopo le 19.30, le reti sui piedi ce le possono buttare?!

    Si a te anche sui capo .

    Ma te ti metti all' Accademia e gli vai in culo
     
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    POTTA BUIDIULO E PONCI

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    paffarolo

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    Ho notato che sul sito della capitaneria di livorno hanno apportato di recente due righe forse a chiarire un punto che era molto in dubbio:
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    A quanto pare viene specificato che sulle scogliere parallele poste a protezione o moli ,ove non vi siano bagnanti si puo pescare anche a giorno
     
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