[Sardegna] Da Cagliari a geremeas

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  1. riquelme79
     
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    Salve a tutti,

    Mi servirebbe un piccolo consiglio.Non sono pratico del litorale di costa che si estende da Cagliari a Geremeas.

    Sabato volevo andare a pesca in diurna e mi interessava sapere da qualcuno piu esperto, in quale spiaggia potrei recarmi per paffare in allegria. Mi hanno riferito che nelle spiagge di mari pintau ,cala regina e geremeas non corro rischi di incaglio con scogli e alga.
    Vorrei evitare di andare al poetto perchè prevedo, visto il clima, ci sia parecchia gente in fase abbronzatura :P e anche perchè l'acqua se non erro e' molto molto bassa e le mie gittate di lancio risultano piuttosto scarsine :wub: .
    C'è qualche altro posto dove posso andare che abbia queste caratteristiche ? ( scarso affollamento di bagnanti, assenza di scogli e possibilmente di alghe).

    Ringrazio in anticipo qualunque consiglio !!! ;)
    Buona giornata, Michele.
     
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    bhwaaaablllluubb

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    a cala regina incagli di brutto!

    negli altri posti non si prende praticamente unugazzu!
    forse.. ma dico forse.. potresti provare alla spiaggia del country a geremeas... qualcosa si prendeva... ma è decenni che non ci vado.
     
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    Shardana ...e pescatore simpatizante....

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    Ho appena fatto quel tratto di costa, bellissimo, ma ormai già invaso da turisti e bagnanti ( oltre al fatto che è gia in vigore il divieto di pesca diurno).
    Nun ne vale la pena....
     
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    bhwaaaablllluubb

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    ma non è dal primo giugno il divieto diurno?
     
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  5. feffos
     
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    purtroppo no! :angry: una recente comunicazione informa che il divieto di pesca diurno parte udite udite... dal 1 maggio al 31 ottobre! sempre per la sicurezza dei bagnanti :blink:
     
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    CITAZIONE (feffos @ 20/5/2010, 13:42)
    purtroppo no! :angry: una recente comunicazione informa che il divieto di pesca diurno parte udite udite... dal 1 maggio al 31 ottobre! sempre per la sicurezza dei bagnanti :blink:

    COOOSAAA?? Ma che cazzo siamo impazziti? In hall sardinya island? :blink:
     
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    CITAZIONE (poppyCA @ 20/5/2010, 13:08)
    a cala regina incagli di brutto!

    negli altri posti non si prende praticamente unugazzu!
    forse.. ma dico forse.. potresti provare alla spiaggia del country a geremeas... qualcosa si prendeva... ma è decenni che non ci vado.

    tutto a destra vicino gli scogli

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  8. riquelme79
     
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    grazie mille per le risposte,
    mi rimane quindi da provare geremeas o mari pintau o tornare piu verso il margine rosso a questo punto o verso il poetto. Anche se c'è divieto spero che non ci siano bagnanti ( poetto escluso ovviamente , qua immagino gia migliaia di asciugamani stesi ! ) !
    In caso mi sposto e spero che non mi chiamino la giustizia !!!!!
     
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    CITAZIONE (feffos @ 20/5/2010, 13:42)
    purtroppo no! :angry: una recente comunicazione informa che il divieto di pesca diurno parte udite udite... dal 1 maggio al 31 ottobre! sempre per la sicurezza dei bagnanti :blink:

    Ma siete sicuri di questo? avete l'ordinanza di riferimento? dove si puo' vedere?
    Chi sa..dica
     
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    KEEP IT SIMPLE!

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    CITAZIONE (Gevenni @ 20/5/2010, 14:40)
    CITAZIONE (feffos @ 20/5/2010, 13:42)
    purtroppo no! :angry: una recente comunicazione informa che il divieto di pesca diurno parte udite udite... dal 1 maggio al 31 ottobre! sempre per la sicurezza dei bagnanti :blink:

    Ma siete sicuri di questo? avete l'ordinanza di riferimento? dove si puo' vedere?
    Chi sa..dica

    ECCOLA!
    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
    ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

    Direzione generale enti locali e finanze
    Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
    Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
    Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
    Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro
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    DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE N. 916 DEL 6 MAGGIO 2010

    ________________
    ORDINANZA BALNEARE 2010DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO
    VISTO l’articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, così come modificato dall’art. 9
    della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti
    amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della
    legge15 marzo 1997, n. 59”;
    VISTO il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante “Norme di attuazione dello Statuto
    speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in
    attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997”;
    VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione
    marittima);
    VISTA la legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l’art. 29, in base al quale le
    Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un
    piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari
    e pedonali;
    VISTA la legge 05/02/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle
    persone disabili;
    VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 avente ad oggetto: “Riforma della disciplina
    relativa al commercio a norma dell’art. 4, comma 4 della L. 15/03/1997, n. 59”;
    ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
    Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
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    VISTA la Legge 08/07/2003, n. 172, contenente disposizioni in materia di riordino della nautica
    da diporto e del turismo nautico;
    VISTO il decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell’art. 65 del
    sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
    VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 rubricato “Norme in materia ambientale”, come
    modificato dal decreto legislativo n. 284 del 2006 e dal decreto legislativo. n. 4 del 2008;
    VISTI la legge 24/11/1981, n. 689 e il decreto legislativo 30/12/1999, n. 507 recante
    ”Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1
    della legge 25/06/1999, n. 205”;
    VISTA la legge regionale 18/05/2006, n. 5, recante norme in materia di commercio;
    VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli
    enti locali”;
    VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 53/66 recante “Art. 8 lett. a)
    della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Atto di indirizzo in materia di competenze
    di trasferimento ai Comuni;
    VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
    VISTO Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 febbraio 2003, n. 18, con il quale, nel
    modificare il precedente D.P.G.R. n 115/2001, è stata approvata la ridefinizione delle
    competenze dei Servizi istituiti nell’ambito della Direzione Generale degli EE.LL. Finanze
    ed Urbanistica di questo Assessorato, nonché i successivi Decreti del Presidente della
    Regione n. 188/2004, n. 66/2005 e n. 89/2005;
    ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
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    Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
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    DATO ATTO che tale nuovo assetto organizzativo ha dato luogo, tra l’altro, alla suddivisione territoriale
    delle competenze sul Demanio Marittimo con la previsione di quattro Servizi del demanio
    e patrimonio:
     Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di
    Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di
    Baunei);
     Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della nuova Provincia di
    Sassari (dal Comune di Villanova Monteleone al Comune di Valledoria);
     Servizio territoriale di Tempio-Olbia, competente per il territorio della nuova Provincia
    di Olbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni);
     Servizio territoriale di Oristano – Nuoro – Medio Campidano competente per il
    territorio delle nuove Province di Oristano, Medio Campidano e Nuoro (dal Comune
    di Arbus al Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada);
    VISTA la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n. 2220/D, recante disposizioni per la
    disciplina delle concessioni demaniali marittime ed in particolare l’art. 2, che prevede il
    sostegno finanziario dei Comuni, consistente nel trasferimento di una quota del
    sovracanone corrisposto dai concessionari, per l’apprestamento dei servizi essenziali
    afferenti il demanio marittimo;
    VISTA la determinazione della Direzione Generale degli enti locali e finanze 07/04/2008, n. 942,
    inerente le prescrizioni per l’asportazione della posidonia spiaggiata e per la pulizia delle
    spiagge dai rifiuti;
    VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13/05/2008, n. 27/7 recante “Indirizzi urgenti per la
    gestione della fascia costiera”;
    RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo e
    del mare territoriale della Regione Sardegna, specificando nel contempo le funzioni
    assunte dalle amministrazioni comunali in attuazione della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
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    EVIDENZIATO che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari, per gli aspetti
    connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla
    sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge saranno emanate dalle competenti
    Capitanerie di Porto;
    DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le
    disposizioni delle normative in materia,
    DETERMINA
    ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
    a) La stagione balneare è di norma compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni
    anno.

    b) Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti, previste in periodi antecedenti o
    successivi a quelli indicati alla lettera che precede, possono essere formalmente
    riconosciute, con ordinanze integrative del Comune competente, solo per l’elio
    terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene
    le rispettive licenze commerciali rilasciate a favore dei singoli concessionari;
    c) All’interno del periodo di cui alla precedente lettera a), devono funzionare, presso le
    strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio secondo quanto indicato al
    successivo articolo 4.
    d) i titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, ovvero tratti di
    spiaggia libera, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti
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    della presente ordinanza, in diverse lingue anche sotto forma d’icone facilmente
    comprensibili;
    e) per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell’anno, è vietato l’accesso alle
    spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a
    quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le
    operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione. Si
    precisa che l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle
    spiagge di veicoli gommati, a decorrere dalla corrente stagione balneare rientrano fra
    le competenze trasferite alle amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere
    presentata motivata istanza.
    ART. 2 ACCESSO AI DISABILI , PULIZIA, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO NELLE SPIAGGE
    LIBERE
    a) Nelle spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, l’igiene, la pulizia, i servizi igienici
    e di primo soccorso, nonché l’accesso ai disabili devono essere assicurati dalle
    Amministrazioni comunali.
    Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso, i Comuni sono autorizzati
    al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle autorizzazioni
    previste dalla legge;
    Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, nelle quali non viene garantito
    il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da
    posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, riportante la seguente
    dicitura – “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
    SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
    b) è vietato l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni
    tipo di rifiuto e/o altri materiali;
    c) al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime
    assentite in concessione, i concessionari hanno l’obbligo di curarne la pulizia e di
    posizionare appositi contenitori di rifiuti.
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    ART. 3 PRESCRIZIONI ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL’USO DELLE
    SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI
    Sulle spiagge e negli specchi acquei
    E' VIETATO
    a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività
    balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
    b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio,
    tende o altre attrezzature comunque denominate;
    c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. .., nonché natanti, la
    fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale
    disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al
    livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
    d) campeggiare con roulottes, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
    e) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere;
    ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso o altri mezzi
    specificamente autorizzati. Tale divieto, come già specificato nel precedente art. 1,
    lett. c) della presente determinazione, viene esteso per tutto l’anno solare.
    E’ altresì vietato il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si
    intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia, disposti
    parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei
    venti dominanti;
    f) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da
    spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o
    turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle
    zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali;
    g) transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o
    guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto
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    per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore regolarmente riconosciuti dall’
    U.C.I.S. unità Cinofile Italiane Soccorso, Socio collettivo dell’Ente Nazionale della
    Cinofilia Italiana, dalla Società Nazionale di Salvamento e dalla unità Cinofile Scuola
    Italiana Coni (SICS). Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di
    tessera di riconoscimento dell’Associazione di appartenenza, censita presso il
    Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i
    non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza
    degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.
    Le Amministrazioni Comunali potranno, inoltre, d’intesa con i Servizi Demanio e
    Patrimonio territorialmente competenti, e salve le autorizzazioni di competenza di
    altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, a bassa
    affluenza di bagnanti, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali.
    Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali
    aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno,
    altresì, affinché i proprietari degli animali condotti nelle predette aree rispettino
    l’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e l’ulteriore normativa vigente in
    materia;
    h) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in
    cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza
    del sindaco territorialmente competente;
    i) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo,
    manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro
    (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza
    la preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale competente;
    j) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
    k) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli,
    ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
    l) utilizzare sapone e shampoo;
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    m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle
    vigenti norme di sicurezza;
    n) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante
    distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
    o) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per
    qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di
    soccorso e di polizia;
    p) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle
    zone destinate alla balneazione, nelle ore diurne;

    q) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte
    autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale –
    Autorità di P.S. locale, etc.);
    r) è vietata la balneazione e l’ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di
    lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. Per la sicurezza della balneazione,
    inoltre, è consentito l’ancoraggio nei corridoi di lancio/atterraggio per il tempo
    strettamente necessario a consentire l’imbarco o lo sbarco in sicurezza dei
    passeggeri;
    s) nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle zone di cui alla lett. r) del
    presente articolo è consentito il transito a remi od a lento moto, con velocità massima
    di 3 nodi;
    t) per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione non verranno rilasciate ulteriori
    autorizzazioni per il posizionamento di gavitelli negli specchi acquei prospicienti le
    spiagge o le rade entro i 150 mt dalla linea di battigia;
    Potrà essere autorizzato il posizionamento stagionale di gavitelli, a favore di titolari di
    concessione demaniale con finalità turistico-ricreativo, per l’ormeggio dei mezzi di
    sicurezza per unità di salvamento o assistenza alla balneazione, diving, per un
    massimo di tre gavitelli, da posizionare oltre il limite di mt 150;
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    In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:
     esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
     dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
     esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni, se
    trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente
    gestore della medesima;
     senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla
    quiete pubblica;
     nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
     solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo
    dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, a termini dell’art. 68 del
    Codice della Navigazione.
    ART. 4 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA
    SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI
    Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in
    concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all’elioterapia
    (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio ecc.)
    Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle
    quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile
    rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia
    (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad
    attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).
    Le aree destinate a noleggio di attrezzature balneari, le strutture e gli stabilimenti sono
    aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino al tramonto.
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    In deroga a quanto previsto al comma precedente, l’orario di chiusura degli esercizi
    ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar,
    non strettamente connessa con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza
    Sindacale.
    A) Fermo quanto sopra i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti
    ulteriori prescrizioni:
     attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate,
    laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare
    redatti dalle province ed in conformità alle indicazioni fornite dalla competente
    Capitaneria di Porto;
     rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente
    all’organizzazione dei servizi ed all’espletamento delle attività oggetto della
    concessione;
     esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le
    tariffe applicate per i servizi resi;
     curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree
    limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella
    determinazione n. 942 del 7 aprile 2008, richiamata nelle premesse;
     il numero di ombrelloni da posizionare nell’area in concessione deve essere tale da
    non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le
    distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50
    fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere
    modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque dai Comuni.
    Inoltre gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da
    assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta
    o similare) da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
     le aree oggetto di concessione devono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5
    metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 ( per
    es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o
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    sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro
    dell’area;
     consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia
    antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
     garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di
    idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per
    consentire la mobilità dei disabili all'interno delle aree in concessione, i concessionari
    possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella
    concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree
    limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Comune. Al termine della
    stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.
    B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla
    spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla
    più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale 1530 e
    dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle
    persone.
    C) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all’esercizio delle attività
    necessarie per espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di
    provvedimento amministrativo, all’espletamento delle attività oggetto delle relative
    concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di guardiania e
    vigilanza.
    D) I titolari di concessioni demaniali marittime:
     prima dell’apertura al pubblico devono acquisire la licenza di esercizio e
    l’autorizzazione sanitaria nei casi previsti dalla legge, nonchè disporre di congrua
    dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica
    normativa in materia;
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     i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere
    dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità
    sanitaria;
     i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere disponibili
    presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione
    riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro
    immediata identificazione;
     è vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di
    idoneo sistema di scarico;
     è vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non
    siano attinenti alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I
    concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per
    accertare l’assenza di persone nelle cabine.
    ART. 5 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI
    SIMILARI
    L’attività di locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati al diporto dei bagnanti,
    comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e
    simili, nonché delle moto d’acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può
    essere esercitata esclusivamente dal titolare di concessione.
    Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione, si rinvia alle
    disposizioni impartite dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.
    ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI
    Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le
    attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere ovvero i tratti di spiaggia liberi,
    dovranno esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la
    durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dagli Uffici
    competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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    Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative
    vigenti in materia.
    E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di
    farla osservare.
    Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente
    determinazione.
    Ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 3 della L.r. n. 9/2006 e dell’art. 3, punto 6) dell’allegato
    alla deliberazione della Giunta regionale n° 53/66 del 4 dicembre 2009, le
    Amministrazioni comunali esercitano le funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza sul
    demanio marittimo, l’attività sanzionatoria prevista dall’art. 54 del codice della
    navigazione e la competenza inerente la determinazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art.
    8 del D.L. 400/1993, quando la condotta abusiva consista nell’occupazione di una
    superficie scoperta o di una superficie coperta con opere di facile rimozione in assenza o
    in difformità rispetto al titolo concessorio.
    Le Amministrazioni comunali sono, altresì, competenti a ricevere il rapporto, ai sensi
    dell’art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nell’ipotesi di violazione della presente
    ordinanza e degli articoli 1161 e 1164 del codice della navigazione
    L’importo dovuto dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate
    per la violazione dell’ordinanza balneare, deve essere versato sul c/c postale o
    bancario del comune in cui è accertata la violazione. Se il trasgressore non effettua il
    pagamento in misura ridotta della sanzione l’agente che ha accertato la violazione deve
    trasmettere il rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/1981 all’Amministrazione comunale
    titolare del potere sanzionatorio.
    I contravventori alla presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, e
    salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito
    comportamento, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Navigazione ovvero
    dell’articolo 650 del Codice Penale.
    Il deposito dei vegetali spiaggiati rimossi in zone diverse da quelle indicate nella
    determinazione n. 942 del 07/04/2008 del Direttore della Direzione Generale Enti Locali e
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    Finanze, ovvero il loro smaltimento in luoghi diversi da strutture autorizzate è punito
    secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006.
    La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed
    agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti.
    La presente determinazione viene pubblicizzata mediante affissione all’albo Pretorio dei
    Comuni costieri, mediante inserimento nel sito internet della Regione e mediante
    pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
    La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale,
    all’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti
    dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
    I Direttori dei Servizi
    Servizio Centrale Demanio e Patrimonio Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
    (dott. Giovanni Pilia) (dott.ssa Anna Paola Fois)
    firmato firmato
    Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano,
    (dott. Giuseppe Luigi Deligia) Nuoro e Medio Campidano
    firmato (dott.ssa Maria Giovanna Campus)
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  11. riquelme79
     
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    Per esperienza, chiedo , pur sapendo di infrangere la norma, se vado a pescare in una spiaggia deserta c'è davvero rischio di multa o peggio sequestro dell attrezzatura?

    Chiedo perche io sto pescando sempre in ogliastra o nel nuorese in questo periodo , di giorno , e il controllo e' totalmente assente ( fatta eccezione per le zone parco) a patto che qualcuno non chiami ovviamente.

    Grazie per tutte le informazioni.
     
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  12. scivu
     
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    CITAZIONE (riquelme79 @ 20/5/2010, 11:57)
    Salve a tutti,

    Mi servirebbe un piccolo consiglio.Non sono pratico del litorale di costa che si estende da Cagliari a Geremeas.

    Sabato volevo andare a pesca in diurna e mi interessava sapere da qualcuno piu esperto, in quale spiaggia potrei recarmi per paffare in allegria. Mi hanno riferito che nelle spiagge di mari pintau ,cala regina e geremeas non corro rischi di incaglio con scogli e alga.
    Vorrei evitare di andare al poetto perchè prevedo, visto il clima, ci sia parecchia gente in fase abbronzatura :P e anche perchè l'acqua se non erro e' molto molto bassa e le mie gittate di lancio risultano piuttosto scarsine :wub: .
    C'è qualche altro posto dove posso andare che abbia queste caratteristiche ? ( scarso affollamento di bagnanti, assenza di scogli e possibilmente di alghe).

    Ringrazio in anticipo qualunque consiglio !!! ;)
    Buona giornata, Michele.

    Cala regina come ti ha detto il saggio GU tutto a dx.
    Mari Pintau lassa perdi,ci passo ogni giorno davanti e appena spunta un raggio di sole il parcheggio è già pieno.
    A Geremeas pare di lanciare sull'asfalto,immagina quanti pesci...
    Potrei, ma lo dico a bassa voce, consigliarti Solanas, anche se pure li si registrano catture pari a zero ma almeno avresti una bella spiaggia dove potresti stare un pò tranquillo,magari spostandoti tutto a sx verso la scogliera...
    Altrimenti vai al poetto e ti metti poco prima della rotonda per Quartu,li è abbastanza tranquillo rispetto al fortino dell'ospedale o davanti ai vari chioschi(twist,corto m.etcc..).

    Solanas(misto lontanissimo)
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11 replies since 20/5/2010, 10:57   779 views
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