Normativa vigente

PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEA

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  1. stenella il ritorno
     
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    Pesca sportiva
    Se non diversamente indicato, la pesca sportiva, da effettuarsi senza l’ausilio di fonti luminose (salvo la torcia per la pesca subacquea) e il cui prodotto non può essere venduto, è consentita con i seguenti attrezzi:

    - coppo, bilancia (di lato non superiore a 6m)
    - giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16m
    - lenze fisse quali canne (massimo 5 per pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi
    - lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni
    - nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi
    - parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo
    - nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, a prescindere dal numero delle persone a bordo
    - rastrelli da usarsi a piedi.

    Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.



    Pesca subacquea sportiva e attività subacquea

    Le unità da diporto possono essere utilizzate come «unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo» e anche per la pesca sportiva. Un subacqueo, sia o meno pescatore, ha l’obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri (1) e non deve allontanarsi oltre i 50 metri dalla verticale del segnale. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (non obbligatorio), la bandiera deve essere issata sul mezzo e l’operatore non deve allontanarsi oltre un raggio di 50 metri da tale unità.

    Salvo norme più restrittive, la pesca subacquea sportiva è praticabile:

    - a distanza superiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti
    - a distanza superiore a 100 m dalle reti da posta dei pescatori professionisti e dagli impianti fissi da pesca
    - dal sorgere al tramonto del sole
    - senza l’uso d’apparecchi ausiliari di respirazione (salvo che per scopi diversi dalla pesca: a es. per emergenza)
    - fuori delle zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti e ancoraggi, determinate dal Capo del compartimento marittimo
    - a distanza superiore a 100 metri dalle navi alla fonda.

    Il pescatore subacqueo, che deve avere l’età minima di 16 anni per praticare la pesca con fucile subacqueo, non deve:

    - attraversare le zone frequentate dai bagnanti con l’arma subacquea carica
    - raccogliere corallo e molluschi
    - trasportare il fucile subacqueo armato, sull’unità da diporto.

    Per la sicurezza e la salvaguardia dei pescatori subacquei, è consentito trasportare sull’unità d’appoggio apparecchi ausiliari di respirazione, comunque da non utilizzare per l’esercizio della pesca subacquea.

    NOTE

    I mezzi navali che avvistano tale segnale devono navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri da esso (sia esso galleggiante o issato sull’unità da diporto). Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora tutti operino entro i 50 metri da esso.


    Per altri dubbi:

    http://www.guardiacostiera.it/
     
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0 replies since 29/6/2009, 10:25   154 views
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